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venerdì 1 marzo 2013

Occhio alla Qualità e alle Normative degli Alimenti …meditate

Ci preoccupiamo tanto se in una ricetta occorre mettere in pizzico o una punta di sale oppure se è meglio sfumare con cognac o brandy ecc...ma la cosa più importante la qualità degli alimenti è quella presa meno in considerazione. Basta un giro nei supermercati e vedere quanta gente si sofferma a leggere le etichette…pochissima e chi lo fa quasi sempre si ferma alla data di scadenza.

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Lo vedo anche da quanta gente legge i post di questo blog dedicati alla qualità e normative, una minoranza…non per questo mi fermerò in questa opera di informazione che al mio sito non porta alcun vantaggio ed il fatto che non porti vantaggi è dimostrato dalle centinaia di altri blog di cucina e che nessuno o quasi tratta questi argomenti, in quanto ci perdi un sacco di tempo a scriverli e non hai nessun riscontro.. neanche in “Mi piace”.

Con tutto quanto sta accadendo a livello alimentare in Europa e nel Mondo uno penserebbe che dovrebbe esserci un pochino di attenzione..mucca pazza, aviaria, carne di cavallo (senza certificazione) dichiarata come bovina e…invece niente non ci importa di cosa mangiamo e diamo da mangiare ai nostri figli…e questo è molto preoccupante.

mercoledì 27 febbraio 2013

Denominazione di origine controllata (DOC)

Denominazione di origine controllata

I vini sono classificati nelle loro denominazioni come vino, vino D.O.C. e vino D.O.C.G. Con la sigla DOC si identificano i vini a Denominazione di origine controllata.

DOC

La Denominazione di origine controllata

contraddistingue i vini prodotti in zone delimitate, solitamente di piccole e medie dimensioni, indicate con il loro nome geografico. I vini DOC garantiscono al consumatore che il prodotto che sta acquistando ha un'origine certa e precise caratteristiche organolettiche e produttive conformi ad un preciso disciplinare di produzione.

DOC è la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea.

Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il prodotto ottenuto dalle uve coltivate in una zona viticola particolarmente vocata (es. Langhe) il cui nome viene utilizzato per designare un prodotto rinomato e di qualità.

Le caratteristiche di questi vini sono strettamente connesse con l'ambiente naturale in cui nascono e vengono normate e definite nei disciplinari di produzione.
La Regione Piemonte conta attualmente 41 vini a denominazioni di origine controllata.

lunedì 11 febbraio 2013

Normativa etichettatura olio extra vergine di oliva

Mi è stato chiesto da più parti quale sia la normativa vigente circa l’etichettatura dell’olio extra vergine di oliva.

etichetta_olio_extravergine

L’attuale legge è quella del 2009, importantissima in quanto vi è l’obbligo di riportare la provenienza delle olive con le quali è prodotto l’olio che si sta acquistando.

La normativa vigente circa l’etichettatura dell’olio extra vergine di oliva ci da la possibilità di sapere se si tratta di olio italiano o di olio prodotto con olive proveniente da altri Paesi.  Non solo, è obbligatorio indicare l’azienda e lo stabilimento dove è stato estratto l’olio.

Nel caso in cui le olive siano state coltivate in un Paese diverso da quello in cui è situato il frantoio, nell’etichetta viene riportata la seguente dicitura: “Olio estratto in (Paese in cui è situato il frantoio) da olive coltivate in (Paese di coltivazione delle olive)”. Tutto questo viene definito per garantire la rintracciabilità del prodotto.

sabato 26 gennaio 2013

Gli Antiossidanti,i Regolatori di Acidità, gli Addensanti, gli Esaltatori, gli Edulcoranti, ovvero additivi alimentari

Dopo i coloranti ed i conservanti vediamo in dettaglio gli Antiossidanti, i Regolatori di Acidità, gli addensanti, gli emulsionanti, i gelificanti, gli stabilizzanti, gli esalatori di sapidità, e gli edulcoranti.

Piramide alimentare

ANTIOSSIDANTI, E296-E322

E304 - palmitato di ascorbile
Prodotti: margarine, maionese, burro
Effetti indesiderati: formazione di calcoli alla vescica

E310 - gallato di propile
Prodotti: burro, margarina, chewing-gum e oli, tranne quello di oliva, minestre disidratate, salse, cereali precotti…
Si consiglia di usare sempre l'olio di oliva con la dicitura "extra vergine di oliva", che è ottenuto dalla sola spremitura delle olive e deve avere una acidità massima dell'1%.
L'olio con la dicitura "di oliva" è un olio ottenuto dalla rettificazione degli scarti dell'olio extravergine o da oli troppo acidi per l'uso alimentare: ad esso viene aggiunta una quantità
non precisata di olio extravergine per conferirgli i tipici sapore, odore e colore. L'olio di semi deve riportare dichiarati in etichetta i semi utilizzati; tutti gli oli di semi subiscono il trattamento di rettificazione, un processo chimico-fisico necessario per rendere l’olio commestibile
Effetti indesiderati: può provocare eritemi principalmente sulla mucosa della bocca. In Australia è vietato nei cibi per bambini.

venerdì 25 gennaio 2013

Conoscere le uova, interpretare i codici

Le uova queste sconosciute, quante informazioni “obbligatorie” ci sono sul guscio di un uovo che troviamo al supermercato o in gastronomia…tante, ma sappiamo interpretarle?

image

Per prima cosa il mio invito è quello di non acquistare, n’è ora n’è mai, le uova depositate dalle galline nelle cosiddette batterie, sono fonte di sofferenza sia mentale che fisica.

Spero di far una cosa utile: vi spiego come interpretare i codici impressi sulle uova:

per legge le uova devono avere, sia sulla confezione (non sempre c'è però!) che sul guscio, un codice.


Vediamo l'esempio della figura:

3 IT 001 VR 0XX
il primo numero indica il tipo di allevamento:
0 - produzione biologica (una gallina per 10 metri quadrati su terreno all’aperto, con vegetazione)

lunedì 21 gennaio 2013

Breve Guida al Vino, degustazione, acquisto, servizio etichettatura, conservazione….

La Piccola Guida al vino, prima di passare ad una carrellata dei vini DOC e DOCG del Piemonte, vediamo di conoscere alcune cose fondamentali nel mondo dei vini come la classificazione dei vini, quindi alla descrizione dell’etichetta, le annate migliori, fino ai consigli per la conservazione e per la presentazione a tavola. Infine una piccola guida alla degustazione, visiva, olfattiva, gustativa.

Vino

 

Classificazione dei vini: VCC, VQPRD, DOCG, DOC, IGT, VDT

Le due principali categorie per classificare i vini sono:
• V.C.C., Vini di Consumo Corrente;
• V.Q.P.R.D., Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate.
Pur apparendo assai di rado sulle etichette, da queste due categorie basilari si diramano delle sottocategorie.
• V.C.C.: V.D.T., Vini da tavola e I.G.T., Indicazione Geografica Tipica;
• V.Q.P.R.D.: Vini D.O.C., Denominazione di Origine Controllata e Vini D.O.C.G., Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

Vediamo quali sono le principali caratteristiche di ciascuna sottocategoria, precisando che le denominazioni non puntualizzano mai la qualità quanto la tipicità.

sabato 19 gennaio 2013

I Conservanti Alimentari, quali sono e dove si trovano

Dopo i coloranti alimentari vediamo i conservanti alimentari, anche in questo caso quali sono, dove si trovano ed eventuali effetti collaterali.

Piramide alimentare

Quando facciamo spesa guardiamo attentamente le etichette…ci riservano un sacco di sorprese.

CONSERVANTI ALIMENTARI

E200 - acido sorbico
Prodotti: vino, frutta secca, preparazioni di frutta, ortaggi, formaggi preconfezionati e freschi, formaggi fusi, prodotti di panetteria precotti o preconfezionati, margarina, salse emulsionate…
Effetti indesiderati: rare reazioni allergiche, orticaria da contatto nella zona intorno alla bocca...

E219 - metil-p-idrossibenzoato di sodio
Prodotti: gelatine di rivestimento per prodotti a base di carne, paté, spuntini a base di cereali o patate…
Effetti indesiderati: reazioni allergiche; test sugli animali: effetti anestetici, crampi... ; è vietato in Australia

E220 - anidride solforosa
Prodotti: baccalà, gamberi, crostacei freschi o congelati, frutta secca, sott'aceto e sott'olio, marmellate e confetture, aceto, vini, bevande a base di succo di frutta, funghi secchi
Effetti indesiderati: provoca perdita di calcio e distrugge la vitamina B1

sabato 12 gennaio 2013

Gli additivi Alimentari, conosciamoli

Gli Additivi Alimentari, questi si distinguono dalla prima cifra del numero, ed è molto importante conoscerli, sapere in quali elementi si trovano maggiormente e quali controindicazioni per la salute possono avere.

Additivi_Alimentari

Vediamo in questo post quali sono questi additivi alimentari e ad  ognuna di questa categorie dedicherò un articolo a parte, proprio perchè mi sono accorta che sull’argomento c’è molta disinformazione e questo ne va anche della nostra salute.

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ADDITIVI

Coloranti: da E100 a E199
Vengono utilizzati per colorare il prodotto, o anche la sola superficie visibile, allo scopo di renderlo riconoscibile, più invitante e più bello, anche se al naturale non presenta affatto
tale colorazione.

Conservanti: da E200 a E299
Vengono utilizzati per impedire o rallentare il deterioramento dei cibi da parte di batteri, lieviti e muffe. Si potrebbe ridurre la loro presenza ricorrendo ad un'igiene più accurata
nei processi produttivi e utilizzando materie prime di qualità.

sabato 5 gennaio 2013

I Coloranti Alimentari, dove si trovano e effetti indesiderati

Vediamo in questo post i coloranti alimentari dove si trovano, a cosa servono e le controindicazioni.

Tutti noi ci siamo trovati davanti a etichette piene di numeri scritti in piccolo e non sappiamo cosa indichino esattamente, è giusto sapere cosa ingeriamo mangiando certi alimenti.

coloranti alimentari

COLORANTI ALIMENTARI

E100 - curcumina
Prodotti: mostarda, dadi da brodo, minestre preconfezionate, curry.
Effetti indesiderati: reazioni allergiche; dati insufficienti su riproduzione, tossicità, embriotossicità e teratogenicità (malformazioni fetali)

E102 - tartrazina
Prodotti: dolci, sciroppi, bibite, cordiali, sottoaceti, pasticceria, conserve vegetali (non quelle di pomodoro), gelato allo zabaione
Effetti indesiderati: è controindicato per allergici all'acido acetilsalicilico (aspirina) e per asmatici. In Svizzera è vietato

E104 - giallo di crinolina
Prodotti: caramelle, bibite, liquori, gelati. Utilizzabile a bassi dosaggi
Effetti indesiderati: reazioni allergiche; sospettato di favorire l'ipercinesi; presenza talvolta di residui di sostanze cancerogene. In Australia è vietato

martedì 22 novembre 2011

Etichettatura, nuovo regolamento europeo

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULL'ETICHETTATURA
Claudio Sacchetto: Ottima notizia per il nostro comparto agroalimentare, storicamente contraddistinto da eccellenza dei prodotti. Punto debole del provvedimento e' la lentezza attraverso la quale entrera' in vigore. 

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Ieri, martedì 22 novembre 2011, è stato  pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il nuovo regolamento sull’etichettatura.
Un aggiornamento importante di quella che era una direttiva risalente al 1979, una nuova normativa che estenderà l’obbligo di esplicitazione della provenienza di tutte le carni fresche: il vincolo precedentemente era imposto solo per la carne bovina, adesso lo stesso principio varrà per le carni suine, il pollame, le avicole e le ovicaprine.

Rivoluzione anche per quanto concerne l’informazione fornita al consumatore: sull’etichetta dovranno infatti comparire le fondamentali informazioni nutrizionali e l’eventuale presenza di allergeni, vigerà inoltre il divieto di informazioni fuorvianti e, infine le dimensioni delle diciture riportate sull’etichetta dovranno essere non inferiori all’1,2 mm, 0,9 mm se la confezione del prodotto è particolarmente ridotta.

Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG)

Denominazione di origine controllata e garantita

I vini DOCG sono vini di qualità originari di zone limitate, recanti il nome geografico di tali zone, le cui caratteristiche sono strettamente connesse all'ambiente naturale e ai fattori umani. I vini più pregiati sono quelli a Denominazione d'Origine Controllata e Garantita, riconoscimento di particolare pregio qualitativo attribuito ad alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale.

 DOCGDenominazione di origine controllata e garantita

I vini sono classificati nelle loro denominazioni come vino vino DOC e vino DOCG. Con la sigla DOCG si identificano i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

I DOCG sono vini con "particolare pregio qualitativo" ottenuti da uve coltivate in una zona viticola particolarmente vocata, Barolo, Barbaresco ecc.. il cui nome viene utilizzato per designare un prodotto rinomato e di qualità. Può essere richiesto il riconoscimento a DOCG per quei vini che sono già stati riconosciuti DOC da almeno 10 anni ed hanno notorietà internazionale.

DOCG è la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il prodotto ottenuto dalle uve coltivate in una zona viticola particolarmente vocata (es. Barolo) il cui nome viene utilizzato per designare un prodotto rinomato e di qualità. Le caratteristiche di questi vini sono strettamente connesse con l'ambiente naturale in cui nascono e vengono normate e definite nei disciplinari di produzione.

La Regione Piemonte conta attualmente 16 vini a Denominazione di origine controllata e garantita

lunedì 14 novembre 2011

Denominazione di origine controllata (DOC)

Denominazione di origine controllata

I vini sono classificati nelle loro denominazioni come vino vino DOC e vino DOCG. Con la sigla DOC si identificano i vini a Denominazione di origine controllata.

La Denominazione di origine controllata contraddistingue i vini prodotti in zone delimitate, solitamente di piccole e medie dimensioni, indicate con il loro nome geografico. I vini DOC garantiscono al consumatore che il prodotto che sta acquistando ha un'origine certa e precise caratteristiche organolettiche e produttive conformi ad un preciso disciplinare di produzione.
DOCDOC è la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il prodotto ottenuto dalle uve coltivate in una zona viticola particolarmente vocata (es. Langhe) il cui nome viene utilizzato per designare un prodotto rinomato e di qualità. Le caratteristiche di questi vini sono strettamente connesse con l'ambiente naturale in cui nascono e vengono normate e definite nei disciplinari di produzione.

La Regione Piemonte conta attualmente 41 vini a denominazioni di origine controllata
Normativa - i riferimenti legislativi
Per proteggere la tipicità dei vini fin dal 1962 nel quadro della politica agricola europea si è inserita in modo graduale un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. I meccanismi erano inizialmente volti a regolare l'offerta all'applicazione di un regime di prezzi e di interventi nei confronti dei vini da tavola, regolazione della distillazione ecc.
Le condizioni del mercato comunitario del vino sono cambiate nel tempo e dopo il Reg. CE 1493/99, rivoluzionario per il comparto, si è giunti all'attuale normativa che racchiude al suo interno tutte le produzioni.
I principali riferimenti normativi per le DOP e IGP in materia di vini sono i seguenti:
  • Il regolamento CE n. 1234/2007 ha recepito il recente reg. CE 491/2009 uniformando l'OCM di tutti i prodotti alimentari. In questo regolamento sono riportate tutte le modalità per produrre, confezionare e etichettare a livello europeo i vini a denominazione;
  • Reg.CE 607/09 del 14 luglio 2009 – G.u. Ce n. L193 del 24 luglio 2009 – Recante modalità di applicazione del regolamento n.479/08 (ora Reg.1243/07) del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
  • Reg.CE 606/09 del 10 luglio 2009 – G.u CE n.L 193 del 24 luglio 2009 – Recante alcune modalità di applicazione del regolamentio n. 479/08 del consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
  • D.lgs 61 del 2010 dell'8 aprile 2010 – G.u. Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 2010 – Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art.15 della legge n. 88 del 7 luglio 2009.
Riconoscimento - iter burocratico per la certificazione
Dal 2 agosto 2009 si è modificata la procedura per il riconoscimento e la modifica delle Doc e delle Docg. La nuova prassi prevede due tappe:
  • una nazionale;
  • una comunitaria.
Il riconoscimento definitivo non avviene più a livello nazionale, ma solo a livello comunitario.
I riferimenti normativi per il riconoscimento a livello nazionale sono il D.lgs 8 aprile 2010 n. 61 e il D.M 16 dicembre 2010.
Il riconoscimento di una DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno 5 anni.
Il riconoscimento di una DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC, da almeno dieci anni.
Soggetti legittimati a presentare le domande di riconoscimento per una DOC o DOCG
La richiesta può essere presentata dai Consorzi di Tutela o dalle Associazioni di Produttori costituite ai sensi di legge.
L'associazione, costituita ai sensi di legge dall'insieme di produttori vitivinicoli della Denominazione oggetto della domanda. Possono far parte dell'Associazione altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, purchè rappresentanti gli interessi della relativa denominazione.
Tra gli scopi sociali dell'Associazione ci deve essere la registrazione del prodotto per il quale si presenta la domanda (o deve almeno essere stata assunta in assemblea la delibera)
Come si presenta l'istanza di riconoscimento e il suo iter istruttorio
La domanda viene inviata alla Regione e completata con la documentazione riportata all'art.4 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010.
La Regione, entro 60 giorni dalla presentazione, pubblica l'avviso sul BUR e convoca il Comitato Vitivinicolo Regionale per l'approvazione, provvedendo successivamente all'invio al Ministero che entro 45 giorni dalla presa in carico effettua l'istruttoria della pratica.
Se l'esito della verifica è positivo, il Ministero convoca una riunione di pubblico accertamento – modalità contenute all'art. 7 del D.m 16 dicembre 2010 ed entro 60 giorni la proposta viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Trascorsi 60 giorni, se non pervengono osservazioni in merito, il Ministero procede con la pubblicazione del documento unico e del disciplinare sul sito del Ministero stesso. La pratica viene infine trasmessa alla Commissione Europea. che la istruisce.
La procedura termina a livello comunitario con la pubblicazione sulla G.U. dell'Unione Europea. e a livello nazionale con la pubblicazione sia sul sito che sulla G.U. nazionale del disciplinare di produzione, così come approvato dalla Commisione U.E.
I disciplinari di produzione vengono dibattuti e trattati dal Comitato Vitivinicolo Nazionale per essere approvati con Decreto Ministeriale.
Nei disciplinari di produzione sono contenute tutte le regole per la produzione e la commercializzazione dei vini DOP, vengono infatti definite:
  • le zone geografiche di produzione;
  • i vitigni;
  • la tipologia del terreno di coltivazione dell'uva;
  • la resa dell'uva in vino (per evitare un eccessivo sfruttamento della vite);
  • le tecnologie di produzione e di invecchiamento;
  • le caratteristiche del prodotto finito (acidità, estratto secco, gradazione alcolica minima, peculiarità organolettiche);
  • le eventuali qualificazioni del vino al momento della commercializzazione.
Etichettatura - come distinguere i prodotti certificati
L’etichettatura del vino DOCG e  DOC è riconoscibile perché:
  • accanto al nome del prodotto c'è la dicitura, per esteso o con acronimo: DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA  (DOC) O  DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA  E GARANTITA (DOCG);
  • è obbligatoriamente presente l'annata di produzione delle uve;
  • è indicata la gradazione alcolica del prodotto espressa in % vol.
Il Reg.CE 607/09  definisce le informazioni obbligatorie e facoltative da prevedere riportate in etichetta per i vini e i vini DOP.
Le disposizioni nazionali applicative sono state riportate nel D.lgs 23 dicembre 2009. Il decreto riporta le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono essere presenti nell'etichettatura dei vini DOCG e DOC in relazione alle menzioni tradizionali, l'etichettatura e le modalità con cui devono essere indicate.
Ad es. l'indicazione dell'imbottigliamento in zona di produzione deve essere scritto come:
  • "imbottigliato in zona di produzione";
o
  • " imbottigliato in…" seguito dal nome della DOP.
Sull'etichetta deve obbligatoriamente comparire:
  • la denominazione di vendita (es.Piemonte);
  • l’eventuale tipologia relativa alla caratteristica (es. frizzante, dolce ecc…);
  • il nome o la ragione sociale e la sede o del produttore, o del confezionatore o di un venditore, la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento;
  • le indicazioni relative alla salute: (es. prodotto che contiene solfiti);
  • la capacità del contenitore da 0,375 fino alle capacità consentite dai regolamenti e dal Disciplinare di produzione.
  • l’identificativo di lotto, a titolo di tutela merceologica e sanitaria.
Tra le indicazioni facoltative che possono essere riportate  in etichetta:
  • modalità di conservazione;
  • caratteristiche organolettiche quali colore, sapore, profumi;
  • adempimenti ambientali;
  • consigli sugli abbinamenti e sulle temperature di servizo ;
  • linguaggi / segni per non vedenti;
  • q code.
Bisogna ricordare che per etichetta di una bottiglia o di un contenitore di vino viene intesa l'intera superficie visibile dal consumatore e quindi non vi sono indicazioni per etichetta e indicazioni per controetichetta ma solamente indicazioni obbligatorie e indicazioni facoltative.
I singoli disciplinari di produzione riportano autorizzazioni e divieti su quanto deve o può essere scritto in etichetta.
Alcuni vini DOP possono riportare in etichetta  indicazioni aggiuntive:
  • La specificazione «classico», per i vini non spumanti DOCG o DOC, e la specificazione«storico» per i vini spumanti DOCG e DOC è riservata ai vini della zona di origine piu' antica ai quali puo' essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione.
  • La menzione «riserva» e' attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:
► due anni per i vini rossi;
► un anno per i vini bianchi
►  un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave (metodo martinotti/charmat);
► tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
  • La menzione «superiore» e' attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative piu' elevate, derivanti da una regolamentazione piu' restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, nonche':
► un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5° vol;
► un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol.
La menzione «superiore» non puo' essere abbinata ne' alla menzione novello, ne' alla menzione riserva.
  • La menzione «novello» per i vini prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente;
  • Le menzioni «passito» o «vino passito», per le categorie dei vini a DOCG e DOC tranquilli, compresi i «vini da uve stramature» e i «vini da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.
  • La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale puo' essere utilizzata soltanto per i vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purche' sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve e che la vinificazione delle uve avvenga separatamente e sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale.
Controllo - le garanzie per consumatori e produttori
I marchi DOCG e DOC
  • garantiscono al consumatore che il prodotto che sta acquistando ha un'origine certa, precise caratteristiche produttive conformi ad un preciso disciplinare di produzione.
  • tutelano il produttore rispetto a eventuali imitazioni o forme di concorrenza sleale e frodi.
La Doc (Denominazione di origine controllata) è un marchio che contraddistingue vini prodotti in zone delimitate, solitamente di piccole e medie dimensioni, indicate con il loro nome geografico. La produzione dei vini Doc è disciplinata sia a livello viticolo ( ad esempio con regole riferite alla potatura o al sesto di impianto) che a livello enologico, con precise regole da seguire in merito alle rese e alle caratteristiche del prodotto finale. Le regole sono raccolte nel disciplinare di produzione, mentre i controlli per verificarne la conformità prevedono approfondite analisi chimiche e sensoriali.
Per i vini DOC che presentano "particolare pregio qualitativo" è stato creato il marchio Docg (Denominazione di origine controllata e garantita). Può essere richiesto il riconoscimento a DOCG per quei vini che sono già stati riconosciuti DOC da almeno 10 anni e che hanno notorietà internazionale.
I vini a Denominazione di origine sono tutelati solo se le garanzie offerte sono verificabili; proprio per questo motivo i soggetti titolari di una DOC o di una DOCG sono sottoposti a controlli (anche prima dell'immissione sul mercato) ad opera di soggetti terzi autorizzati con Decreto Ministeriale. Inoltre e dovranno anche essere accreditati.
Al fine del controllo del prodotto è stato istituito il piano dei controlli dei vini DOC e DOCG.
Dal 2009 tutte le DO si sono dotate del piano dei controlli ai sensi del DM 29 marzo 2007 e in conformità con quanto disposto dal Reg. CE 1243/07. La Regione si è fatta parte attiva attraverso la gestione del tavolo di filiera regionale, appositamente costituito, individuando i soggetti deputati al controllo delle oltre 50 denominazioni . Tali soggetti, terzi rispetto ai produttori e ai consorzi di tutela che li rappresentano, sono stati poi riconosciuti dal Ministero con apposito decreto.

Inoltre a partire dalla vendemmia 2009 tutti i vini a denominazione di origine immessi al consumo in bottiglia sono muniti di un contrassegno di stato che rende effettiva la rintracciabilità del prodotto, la garanzia dei  quantitativi e il monitoraggio delle produzioni.
 
Fonte: piemonteagri.it
 
     Zia Fiorella




















venerdì 28 ottobre 2011

Indicazione Geografica Protetta (IGP)

Indicazione Geografica Protetta

I prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) sono quelli per i quali la materia prima e/o la trasformazione e/o elaborazione e/o la stagionatura si riferiscono a un territorio determinato che conferisce caratteristiche particolari.

IGP

Il collegamento fra prodotto e area geografica può consistere in questo caso anche semplicemente nella reputazione di cui questo gode e, ad esempio, la materia prima può anche essere acquisita fuori dall'area delimitata.

Le caratteristiche dei prodotti DOP e IGP dipendono quindi, totalmente o in parte, dal territorio di produzione, inteso come ambiente climatico, pedologico, con i suoi fattori storico-economici, sociologici e culturali.

Lo stretto legame tra prodotto e territorio fa sì che il prodotto agroalimentare di una certa categoria merceologica ottenuto in un ambiente geografico ben preciso, ha caratteristiche completamente differenti da un prodotto della stessa categoria merceologica ottenuto in un'altro ambiente geografico.

mercoledì 12 ottobre 2011

Denominazione Origine Protetta (DOP)

Denominazione Origine Protetta

I prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) sono quelli per i quali sia la materia prima, sia la trasformazione, elaborazione e stagionatura si riferiscono a un territorio determinato, che conferisce caratteristiche particolari ed inimitabili ad una specialità alimentare.
DOPLe caratteristiche dei prodotti DOP dipendono quindi, totalmente o in parte, dal territorio di produzione, inteso come ambiente climatico, pedologico, con i suoi fattori storico-economici, sociologici e culturali.

Lo stretto legame tra prodotto e territorio fa sì che il prodotto agroalimentare di una certa categoria merceologica ottenuto in un ambiente geografico ben preciso, ha caratteristiche completamente differenti da un prodotto della stessa categoria merceologica ottenuto in un'altro ambiente geografico
 
Normativa - i riferimenti legislativi
Per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari particolarmente legati al territorio e per valorizzarli e promuoverli la Comunità Europea ha varato fin dal 1992 una normativa precisa (Reg. 2081/92, abrogato dalRegolamento CE n. 510/06) prevedendo la registrazione a livello comunitario delle due tipologie di produzioni: DOP e IGP.

martedì 4 ottobre 2011

Il Latte, la filiera, l’etichetta e la normativa

Il Latte, la filiera, l’ etichetta e la normativa

Il sistema  "latte qualità", attivato nel 1988 allo scopo principale di migliorare la qualità del latte piemontese, è confluito successivamente nell'attività di monitoraggio denominata "Latte qualità" e compreso fra le iniziative del programma regionale di ricerca e sperimentazione agricola.

 LatteIl progetto prevede il regolare e programmato prelievo dei campioni di latte presso gli allevamenti (quasi 2.000 stalle, per complessive 60.000 analisi annue) ubicati nel territorio regionale, analizzati in laboratori specifici individuati e gestiti secondo controllate modalità che ne assicurano la massima attendibilità.

I dati del progetto possono essere integrati e coordinati con le informazioni e le elaborazioni anagrafiche, produttive, riproduttive e sanitarie raccolte ed organizzate per lo svolgimento di specifiche attività e compiti istituzionali e contenute in altre banche dati esistenti, ove disponibili e compatibili, quali ad esempio quella relativa alle quote latte, all'anagrafe bovina, ai controlli funzionali.

La Regione - attraverso i Settori Servizi di Sviluppo Agricolo e  Sviluppo delle Produzioni Zootecniche- mantiene il ruolo di coordinamento dell'attività  affidando i compiti di gestione, di ispezione e di indirizzo tecnico-scientifico a vari Enti operanti sul territorio (quali l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino e l'Associazione Regionale Allevatori).

lunedì 26 settembre 2011

Prodotti Tradizionali Agroalimentari (PAT)

Prodotti Tradizionali Agroalimentari

I "prodotti tradizionali" (PAT) sono quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai venticinque anni.

PATI Prodotti tradizionali (PAT), che possono essere oggetto di valorizzazione e di deroghe riguardanti l'igiene degli alimenti consentite dalla regolamentazione comunitaria, vengono individuati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ne accertano i requisiti e comunicano annualmente al Ministero per le politiche agricole il proprio elenco dei prodotti agroalimentari definiti "tradizionali", al fine della pubblicazione dell'elenco nazionale.

L'inserimento di un prodotto nel predetto elenco nazionale non è costitutivo di diritti conseguenti alla pubblicazione e l'eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio stesso (come per le produzioni a denominazione di origine).

Il nome di ciascun prodotto però, o il suo eventuale sinonimo o termine dialettale, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non può costituire oggetto di deposito o di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale.

martedì 23 agosto 2011

Aree parco, certificato produzioni dei parchi

Produzioni Aree Parco

Certificare le produzioni delle aree parco, che godono di specifiche e diversificate condizioni a livello climatico e vegetativo e che sono caratterizzate da un'ampia varietà di paesaggi agrari significa poter attraverso tale certificazione offrire informazioni aggiuntive ai consumatori e allo stesso tempo aiutare gli agricoltori che operano in zone marginali e difficili.

frutti-di-bosco

E' stato attivato un tavolo di lavoro con il Settore Parchi e gli Enti gestori delle aree parco per la definizione del progetto sperimentale di certificazione dei prodotti rientranti in tali aree e si sono presi in considerazione quali progetti pilota quelli già approvati e finanziati attraverso la misura INTERREG ALCOTRA riguardanti sistemi di certificazione di prodotti ricadenti sui territori transfrontalieri.

L'ipotesi è quella di attivare 4 progetti pilota per le produzioni in area parco da scegliersi prioritariamente nell'ambito delle aziende agricole ricadenti nell'ambito di parchi che hanno già avviato progetti di certificazione delle produzioni agricole (Gran Paradiso, Parco del Po Alessandrino, Lame del Sesia, Parco del Po Cuneese).

lunedì 1 agosto 2011

Produzione Integrata , produzione agro-alimentare a basso impatto ambientale

PRODUZIONE INTEGRATA

La produzione integrata è quel sistema di produzione agro-alimentare a basso impatto ambientale che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

Agri qualità, produzione integrata, Regione PiemonteCon la produzione integrata è possibile riuscire a coniugare le tecniche produttive compatibili con la tutela dell'ambiente naturale con le esigenze tecnico-economiche dei moderni sistemi produttivi e ad innalzare il livello di salvaguardia della salute degli operatori e dei consumatori.

La produzione integrata si propone di soddisfare, direttamente e indirettamente, le esigenze di operatori agricoli e consumatori mediante:

  • l'impiego di pratiche agronomiche in grado di garantire un minor impatto ambientale, la riduzione degli apporti chimici di sintesi, dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

 

lunedì 18 luglio 2011

Biologico e Agricoltura Biologica, normativa e produzione

Biologico e Agricoltura Biologica

L'agricoltura biologica, è un metodo di coltivazione che ha come obiettivo il rispetto dell'ambiente e degli equilibri naturali, della salute dell'operatore e del consumatore.

agricoltura_biologicaNell'agricoltura biologica infatti non si utilizzano, se non in limitatissime situazioni, né antiparassitari né concimi di sintesi chimica e l'azienda agricola viene vista come un agro-eco-sistema, nel quale l'attività agricola ad opera dell'uomo si inserisce in un contesto ambientale naturale, cercando di conservarne il più possibile le caratteristiche.

Le pratiche agricole biologiche generalmente prevedono:

  • La rotazione delle colture per un uso efficiente delle risorse del terreno;
  • Limiti molto ristretti nell'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti sintetici, antibiotici nell'allevamento degli animali, additivi negli alimenti e coadiuvanti ed altri fattori produttivi;
  • Il divieto dell'uso di organismi geneticamente modificati (OGM);
  • L'uso efficace delle risorse del luogo(ad esempio l'utilizzo del letame per fertilizzare la terra o la coltivazione dei foraggi per il bestiame all'interno dell'azienda agricola);
  • La scelta di piante ad animali che resistono alle malattie e si adattano alle condizioni del luogo;
  • L'allevamento degli animali liberi, all'aperto e nutrendoli con foraggio biologico;
  • L'utilizzazione di pratiche di allevamento appropriate per le differenti specie di bestiame.

lunedì 11 luglio 2011

Terre Alte, certificato produzioni montane

Terre alte

Certificare le produzioni delle zone montane, terre di tradizione e in cui il clima rigoroso consente di evitare alcuni trattamenti fitosanitari significa poter offrire informazioni aggiuntive ai consumatori e allo stesso tempo aiutare l'agricoltura di montagna, favorendo la permanenza della popolazione in un territorio così svantaggiato.

Per l'avvio dei lavori di predisposizione del disciplinare si rimane in attesa della approvazione definitiva da parte della Commissione europea del "pacchetto qualità", approvato il 10/12/2010, che disciplina anche un sistema di qualità applicabile alle menzioni di qualità facoltative individuanti produzioni agroalimentari con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa.